Art. 8
Controlli
In vigore dal 6 ago 2015
Controlli
1. Gli Stati membri procedono a controlli per verificare la conformità delle condizioni di concessione del finanziamento dell'Unione. I controlli consistono in controlli amministrativi e in controlli in loco e seguono i principi generali di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. Per quanto riguarda i controlli in loco, gli Stati membri richiedono la verifica di quanto segue:
a)
corretta attuazione delle misure contenute nei programmi apicoli, in particolare per quanto concerne investimenti e servizi;
b)
le spese effettivamente incorse sono almeno equivalenti al sostegno finanziario richiesto;
c)
se pertinente, il numero degli alveari dichiarati corrisponde al numero di alveari risultati in possesso del richiedente, tenendo conto dei dati supplementari forniti dall'apicoltore sull'attività durante l'anno apicolo in questione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché almeno il 5 % dei richiedenti l'aiuto nel quadro dei programmi apicoli nazionali siano sottoposti a controlli in loco.
I campioni per i controlli sono estratti dall'intera popolazione dei richiedenti e comprendono:
a)
un numero di richiedenti scelto in modo casuale al fine di ottenere un tasso di errore rappresentativo;
b)
un numero di richiedenti scelto in base ad un'analisi del rischio secondo i criteri seguenti:
i)
l'importo del finanziamento assegnato ai beneficiari;
ii)
il tipo di azioni finanziate nell'ambito delle misure apicole;
iii)
le conclusioni tratte nei precedenti controlli in loco;
iv)
altri criteri che gli Stati membri debbono definire.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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