Art. 10
Relazione annuale di attuazione
In vigore dal 6 ago 2015
Relazione annuale di attuazione
1. A decorrere dal 2018 entro il 15 marzo di ciascun anno gli Stati membri partecipanti trasmettono alla Commissione la relazione sull'attuazione del programma apicolo nel corso dell'anno apicolo precedente.
2. La relazione annuale di attuazione comprende gli elementi seguenti:
a)
una sintesi delle spese sostenute in euro durante l'anno apicolo, ripartite per misura;
b)
i risultati in base agli indicatori di risultato scelti per ciascuna misura del programma.
Storico versioni
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