Art. 9
Pagamenti indebiti e sanzioni
In vigore dal 6 ago 2015
Pagamenti indebiti e sanzioni
1. Gli interessi aggiunti ai pagamenti indebiti recuperati a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera e), o dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono calcolati a norma dell'articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione.
2. In caso di frode o negligenza grave di cui sono responsabili, i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, versano un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e l'importo cui hanno diritto.
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