Art. 7

Ammissibilità delle spese e dei pagamenti

In vigore dal 6 ago 2015
Ammissibilità delle spese e dei pagamenti Sono ammissibili al contributo dell'Unione solo le spese sostenute nell'attuazione delle misure comprese nel programma apicolo dello Stato membro. I pagamenti, degli Stati membri ai beneficiari, relativi alle misure attuate durante ciascun anno apicolo sono effettuati entro il periodo di dodici mesi che inizia il 16 ottobre dello stesso anno apicolo e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.
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