Art. 7
Ammissibilità delle spese e dei pagamenti
In vigore dal 6 ago 2015
Ammissibilità delle spese e dei pagamenti
Sono ammissibili al contributo dell'Unione solo le spese sostenute nell'attuazione delle misure comprese nel programma apicolo dello Stato membro.
I pagamenti, degli Stati membri ai beneficiari, relativi alle misure attuate durante ciascun anno apicolo sono effettuati entro il periodo di dodici mesi che inizia il 16 ottobre dello stesso anno apicolo e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:1368:oj#art-7