Art. 5
Approvazione dei programmi apicoli
In vigore dal 6 ago 2015
Approvazione dei programmi apicoli
1. I programmi apicoli sono approvati dalla Commissione, a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, entro il 15 giugno precedente l'inizio del primo anno apicolo dei programmi in questione.
2. I programmi apicoli approvati sono accessibili al pubblico sul sito internet della Commissione.
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