Art. 6

Modifiche dei programmi apicoli

In vigore dal 6 ago 2015
Modifiche dei programmi apicoli 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono modificare le misure del rispettivo programma durante l'anno apicolo, ad esempio introducendo o ritirando misure o tipi di azioni, inserendo cambiamenti nella descrizione delle misure o nelle condizioni di ammissibilità o trasferendo fondi dall'una misura all'altra del programma, purché le misure in questione continuino a rispettare l'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. I limiti finanziari di ciascuna azione possono essere modificati, a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali e che il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi apicoli resti pari al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per tali programmi, come approvati. 2.   Le domande di modifica dei programmi apicoli per introdurre o ritirare una misura sono notificate dagli Stati membri alla Commissione e da questa approvate prima dell'attuazione della misura. 3.   Le domande di cui al paragrafo 2 sono approvate dalla Commissione secondo la procedura seguente: a) sono consultate le organizzazioni rappresentative del settore che hanno collaborato con lo Stato membro all'elaborazione del programma apicolo; b) la modifica è considerata approvata se la Commissione non ha formulato osservazioni sulla domanda entro 21 giorni lavorativi dal ricevimento. Se la Commissione ha formulato osservazioni, la modifica è considerata approvata non appena lo Stato membro riceve comunicazione dalla Commissione che è stato dato seguito soddisfacente alle osservazioni.
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