Art. 190

Ricevuta vistata dall’ufficio doganale di destinazione

In vigore dal 28 lug 2015
Ricevuta vistata dall’ufficio doganale di destinazione [, paragrafo 3, lettera a), del codice] Una ricevuta vistata dall’ufficio doganale di destinazione su richiesta della persona che presenta le merci e le informazioni richieste da tale ufficio contiene i dati di cui all’allegato 72-03.
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Art. 190 Regolamento (UE) 2015/2446 — Ricevuta vistata dall’ufficio doganale di destinazione | Portale Normativo