Art. 190
Ricevuta vistata dall’ufficio doganale di destinazione
In vigore dal 28 lug 2015
Ricevuta vistata dall’ufficio doganale di destinazione
[, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Una ricevuta vistata dall’ufficio doganale di destinazione su richiesta della persona che presenta le merci e le informazioni richieste da tale ufficio contiene i dati di cui all’allegato 72-03.
Storico versioni
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