Art. 191
Disposizioni generali sulle autorizzazioni di semplificazioni
In vigore dal 28 lug 2015
Disposizioni generali sulle autorizzazioni di semplificazioni
(, paragrafo 4, del codice)
1. Le autorizzazioni di cui all’, paragrafo 4, del codice sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
a)
il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione;
b)
il richiedente dichiara che intende utilizzare regolarmente il regime di transito unionale;
c)
il richiedente soddisfa i criteri di cui all’, lettere a), b) ed), del codice.
2. Le autorizzazioni sono concesse solo a condizione che l’autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sul regime di transito unionale e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata.
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