Art. 188

Territori fiscali speciali

In vigore dal 28 lug 2015
Territori fiscali speciali (, paragrafo 3, del codice) 1.   Quando merci unionali sono trasportate da un territorio fiscale speciale verso un’altra parte del territorio doganale dell’Unione che non è un territorio fiscale speciale e tale movimento si conclude in un luogo situato al di fuori dello Stato membro in cui le merci sono state introdotte nella suddetta parte del territorio doganale dell’Unione, tali merci sono trasportate in regime di transito unionale interno di cui all’ del codice. 2.   In situazioni diverse da quelle contemplate al paragrafo 1 il regime di transito unionale interno può essere utilizzato per merci unionali che transitano tra un territorio fiscale speciale e un’altra parte del territorio doganale dell’Unione.
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Art. 188 Regolamento (UE) 2015/2446 — Territori fiscali speciali | Portale Normativo