Art. 187
Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR
In vigore dal 28 lug 2015
Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR
( del codice)
1. La qualifica di destinatario autorizzato di cui all’ del codice è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
a)
il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione;
b)
il richiedente dichiara che riceverà regolarmente merci trasportate nell’ambito di un’operazione TIR;
c)
il richiedente soddisfa i criteri di cui all’, lettere a), b) e d), del codice.
2. Le autorizzazioni sono concesse solo a condizione che l’autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sulle operazioni TIR e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata.
3. L’autorizzazione relativa alla qualifica di destinatario autorizzato si applica alle operazioni TIR la cui conclusione è prevista nello Stato membro in cui l’autorizzazione è stata concessa, nel luogo o nei luoghi di tale Stato membro specificati nell’autorizzazione.
Storico versioni
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