Art. 187

Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR

In vigore dal 28 lug 2015
Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR ( del codice) 1.   La qualifica di destinatario autorizzato di cui all’ del codice è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni: a) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione; b) il richiedente dichiara che riceverà regolarmente merci trasportate nell’ambito di un’operazione TIR; c) il richiedente soddisfa i criteri di cui all’, lettere a), b) e d), del codice. 2.   Le autorizzazioni sono concesse solo a condizione che l’autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sulle operazioni TIR e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata. 3.   L’autorizzazione relativa alla qualifica di destinatario autorizzato si applica alle operazioni TIR la cui conclusione è prevista nello Stato membro in cui l’autorizzazione è stata concessa, nel luogo o nei luoghi di tale Stato membro specificati nell’autorizzazione.
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Art. 187 Regolamento (UE) 2015/2446 — Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR | Portale Normativo