Art. 187 · Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR

Art. 187

Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR

In vigore dal 28 lug 2015
Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR ( del codice) 1.   La qualifica di destinatario autorizzato di cui all’ del codice è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni: a) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione; b) il richiedente dichiara che riceverà regolarmente merci trasportate nell’ambito di un’operazione TIR; c) il richiedente soddisfa i criteri di cui all’, lettere a), b) e d), del codice. 2.   Le autorizzazioni sono concesse solo a condizione che l’autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sulle operazioni TIR e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata. 3.   L’autorizzazione relativa alla qualifica di destinatario autorizzato si applica alle operazioni TIR la cui conclusione è prevista nello Stato membro in cui l’autorizzazione è stata concessa, nel luogo o nei luoghi di tale Stato membro specificati nell’autorizzazione.
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