Art. 66

Disposizioni relative agli accordi infragiornalieri

In vigore dal 24 lug 2015
Disposizioni relative agli accordi infragiornalieri 1.   Gli operatori del mercato garantiscono il completamento delle operazioni di nomina, compensazione e regolamento connesse all'allocazione esplicita della capacità interzonale. 2.   Gli operatori del mercato adempiono gli eventuali obblighi finanziari connessi alle operazioni di compensazione e di regolamento derivanti dall'allocazione esplicita. 3.   I TSO partecipanti pubblicano le informazioni pertinenti relative alle interconnessioni cui è applicabile l'allocazione esplicita, compresa la capacità interzonale per l'allocazione esplicita.
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Disposizioni relative agli accordi infragiornalieri (Art. 66 Regolamento (UE) 2015/1222) — Testo vigente | Portale Normativo