Art. 64

Disposizioni relative all'allocazione esplicita

In vigore dal 24 lug 2015
Disposizioni relative all'allocazione esplicita 1.   Se richiesto congiuntamente dalle autorità di regolamentazione degli Stati membri di ciascun confine delle zone di offerta interessato, oltre all'allocazione implicita, i TSO interessati offrono anche l'allocazione esplicita, ossia un'allocazione di capacità distinta dagli scambi commerciali di energia elettrica, mediante il modulo di gestione della capacità sui confini tra zone di offerta. 2.   I TSO dei confini delle zone di offerta interessati elaborano congiuntamente una proposta relativa alle condizioni che gli operatori del mercato sono tenuti a soddisfare per partecipare all'allocazione esplicita. La proposta è soggetta all'approvazione congiunta da parte delle autorità di regolamentazione degli Stati membri di ciascuno dei confini delle zone di offerta interessati. 3.   Quando si istituisce il modulo di gestione della capacità si evita la discriminazione nel momento in cui l'allocazione della capacità è effettuata simultaneamente in modo implicito ed esplicito. Il modulo di gestione della capacità determina quali ordini selezionare ai fini dell'abbinamento e quali richieste di allocazione esplicita della capacità accettare, in base al prezzo e all'ora di entrata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:1222:oj#art-64

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni relative all'allocazione esplicita (Art. 64 Regolamento (UE) 2015/1222) — Testo vigente | Portale Normativo