Art. 62

Pubblicazione delle informazioni relative al mercato

In vigore dal 24 lug 2015
Pubblicazione delle informazioni relative al mercato 1.   Non appena gli ordini sono abbinati, ogni NEMO pubblica per gli operatori del mercato interessati almeno lo stato di esecuzione degli ordini e i prezzi per ciascuna negoziazione generati dall'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua di cui all', paragrafo 1, lettera a). 2.   Ogni NEMO garantisce che le informazioni relative ai volumi e ai prezzi aggregati eseguiti siano rese pubbliche in un formato facilmente accessibile per almeno cinque anni. Le informazioni da pubblicare sono proposte da tutti i NEMO nell'ambito della proposta di algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua a norma dell', paragrafo 5.
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Pubblicazione delle informazioni relative al mercato (Art. 62 Regolamento (UE) 2015/1222) — Testo vigente | Portale Normativo