Art. 60

Comunicazione dei risultati

In vigore dal 24 lug 2015
Comunicazione dei risultati 1.   Tutti i NEMO che espletano funzioni di MCO comunicano i risultati dell'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua: a) a tutti gli altri NEMO, per i risultati relativi allo stato di esecuzione di ciascuna negoziazione di cui all', paragrafo 1, lettera a); b) a tutti i TSO e a tutti i responsabili del calcolo degli scambi programmati, per i risultati relativi alle posizioni nette di cui all', paragrafo 1, lettera b). 2.   Qualora un NEMO, per motivi indipendenti dalla sua volontà, non sia in grado di comunicare i risultati di cui al paragrafo 1, lettera a), dell'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua, è tenuto a darne notifica a tutti gli altri NEMO. 3.   Qualora un NEMO, per motivi indipendenti dalla sua volontà, non sia in grado di comunicare i risultati di cui al paragrafo 1, lettera b), dell'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua, è tenuto a darne notifica non appena ciò sia ragionevolmente possibile a tutti i TSO e a tutti i responsabili del calcolo degli scambi programmati. Tutti i NEMO inviano una notifica agli operatori del mercato interessati. 4.   Senza ritardi ingiustificati tutti i NEMO trasmettono le informazioni necessarie agli operatori del mercato affinché sia possibile avviare le azioni di cui all' e all', paragrafo 3.
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Comunicazione dei risultati (Art. 60 Regolamento (UE) 2015/1222) — Testo vigente | Portale Normativo