Art. 58

Comunicazione dei dati di immissione

In vigore dal 24 lug 2015
Comunicazione dei dati di immissione 1.   Ciascun responsabile del calcolo coordinato della capacità garantisce che la capacità interzonale e i vincoli di allocazione siano comunicati ai pertinenti NEMO entro i 15 minuti precedenti l'orario di apertura del mercato infragiornaliero interzonale. 2.   Qualora sia necessario aggiornare la capacità interzonale e i vincoli di allocazione a causa di cambiamenti operativi sul sistema di trasmissione, ogni TSO informa di tale necessità i responsabili del calcolo coordinato della capacità della sua regione di calcolo della capacità. I responsabili del calcolo coordinato della capacità informano quindi i pertinenti NEMO. 3.   Se un responsabile del calcolo coordinato della capacità non è in grado di adempiere quanto prescritto al paragrafo 1, ne dà notifica ai pertinenti NEMO. Tali NEMO pubblicano un avviso destinato a tutti gli operatori del mercato senza ritardi ingiustificati.
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Comunicazione dei dati di immissione (Art. 58 Regolamento (UE) 2015/1222) — Testo vigente | Portale Normativo