Art. 57

Accordi relativi a più NEMO in una zona di offerta e agli interconnettori non gestiti da TSO certificati

In vigore dal 24 lug 2015
Accordi relativi a più NEMO in una zona di offerta e agli interconnettori non gestiti da TSO certificati 1.   I TSO delle zone di offerta in cui sono nominati e/o offrono servizi di negoziazione più NEMO o dove sono presenti interconnettori non gestiti da TSO certificati a norma dell' del regolamento (CE) n. 714/2009 elaborano una proposta di allocazione della capacità interzonale e gli altri accordi necessari per tali zone di offerta in cooperazione con i TSO, i NEMO e i gestori di interconnettori non certificati come TSO interessati, al fine di garantire che i NEMO e gli interconnettori pertinenti forniscano i dati necessari e la copertura finanziaria per tali accordi. A tali accordi devono poter partecipare ulteriori TSO e NEMO. 2.   La proposta è sottoposta all'approvazione delle pertinenti autorità nazionalità di regolamentazione entro quattro mesi dalla nomina di più NEMO e/o dal momento cui a più NEMO è consentito offrire servizi di negoziazione in una zona di offerta o se un nuovo interconnettore non è gestito da un TSO certificato. Per gli interconnettori esistenti non gestiti da TSO certificati la proposta è presentata entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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Accordi relativi a più NEMO in una zona di offerta e agli interconnettori non gestiti da TSO certificati (Art. 57 Regolamento (UE) 2015/1222) — Testo vigente | Portale Normativo