Art. 3
Obiettivi della cooperazione in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione
In vigore dal 24 lug 2015
Obiettivi della cooperazione in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione
Il presente regolamento intende:
a)
promuovere un'effettiva concorrenza nella generazione, nello scambio e nell'approvvigionamento di energia elettrica;
b)
garantire un utilizzo ottimale delle infrastrutture di trasmissione;
c)
garantire la sicurezza operativa;
d)
ottimizzare il calcolo e l'allocazione della capacità interzonale;
e)
garantire un trattamento equo e non discriminatorio dei TSO, dei NEMO, dell'Agenzia, delle autorità di regolamentazione e degli operatori del mercato;
f)
garantire e rafforzare la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni;
g)
contribuire al funzionamento efficiente di lungo termine e allo sviluppo del sistema di trasmissione e del settore dell'energia elettrica nell'Unione;
h)
soddisfare l'esigenza di una formazione dei prezzi e dei mercati equa e ordinata;
i)
creare condizioni paritarie per i NEMO;
j)
fornire un accesso non discriminatorio alla capacità interzonale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:1222:oj#art-3