Art. 3 · Obiettivi della cooperazione in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione

Art. 3

Obiettivi della cooperazione in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione

In vigore dal 24 lug 2015
Obiettivi della cooperazione in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione Il presente regolamento intende: a) promuovere un'effettiva concorrenza nella generazione, nello scambio e nell'approvvigionamento di energia elettrica; b) garantire un utilizzo ottimale delle infrastrutture di trasmissione; c) garantire la sicurezza operativa; d) ottimizzare il calcolo e l'allocazione della capacità interzonale; e) garantire un trattamento equo e non discriminatorio dei TSO, dei NEMO, dell'Agenzia, delle autorità di regolamentazione e degli operatori del mercato; f) garantire e rafforzare la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni; g) contribuire al funzionamento efficiente di lungo termine e allo sviluppo del sistema di trasmissione e del settore dell'energia elettrica nell'Unione; h) soddisfare l'esigenza di una formazione dei prezzi e dei mercati equa e ordinata; i) creare condizioni paritarie per i NEMO; j) fornire un accesso non discriminatorio alla capacità interzonale.
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