Art. 61

Calcolo degli scambi programmati in esito al coupling unico infragiornaliero

In vigore dal 24 lug 2015
Calcolo degli scambi programmati in esito al coupling unico infragiornaliero 1.   Ciascun responsabile del calcolo degli scambi programmati calcola detti scambi fra zone di offerta per ogni periodo rilevante di mercato conformemente alla metodologia stabilita all'. 2.   Ciascun responsabile del calcolo degli scambi programmati notifica gli scambi programmati concordati ai NEMO, alle controparti centrali, agli shipping agent e ai TSO interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:1222:oj#art-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Calcolo degli scambi programmati in esito al coupling unico infragiornaliero (Art. 61 Regolamento (UE) 2015/1222) — Testo vigente | Portale Normativo