Art. 68
Compensazione e regolamento
In vigore dal 24 lug 2015
Compensazione e regolamento
1. Le controparti centrali garantiscono tempestivamente la compensazione e il regolamento di tutti gli ordini abbinati. Le controparti centrali agiscono in qualità di controparte per gli operatori del mercato relativamente ai diritti e agli obblighi finanziari derivati da tutte le loro negoziazioni.
2. Ogni controparte centrale mantiene l'anonimato fra gli operatori del mercato.
3. Le controparti centrali agiscono in qualità di controparte le une rispetto alle altre per quanto riguarda lo scambio di energia fra zone di offerta in merito ai diritti e agli obblighi finanziari derivanti da tali scambi di energia.
4. Tali scambi tengono conto:
a)
delle posizioni nette prodotte di cui all', paragrafo 2, lettera b), e all', paragrafo 1, lettera b);
b)
degli scambi programmati calcolati di cui agli .
5. Ogni controparte centrale garantisce per ogni periodo rilevante di mercato che:
a)
per l'insieme delle zone di offerta, tenendo conto, ove opportuno, degli eventuali vincoli di allocazione, non vi siano scostamenti fra la somma dei volumi di energia trasferiti al di fuori delle zone di offerta in surplus e la somma dei volumi di energia trasferiti all'interno di tutte le zone di offerta in deficit;
b)
le esportazioni e le importazioni di energia elettrica fra zone di offerta siano equivalenti e che gli eventuali scostamenti siano dovuti unicamente a considerazioni relative ai vincoli di allocazione, ove opportuno.
6. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 3, uno shipping agent può agire in qualità di controparte fra diverse controparti centrali per lo scambio di energia, se le parti in questione concludono un accordo specifico a tal fine. Se non si raggiunge un accordo, l'accordo di trasferimento è deciso dalle autorità di regolamentazione responsabili delle zone di offerta fra le quali sono necessari la compensazione e il regolamento dello scambio di energia.
7. Tutte le controparti centrali o tutti gli shipping agent riscuotono le rendite di congestione generate dal coupling unico del giorno prima di cui agli articoli da 46 a 48 e dal coupling unico infragiornaliero di cui agli articoli da 58 a 60.
8. Tutte le controparti centrali o tutti gli shipping agent garantiscono che le rendite di congestione riscosse siano trasferite ai TSO entro due settimane dalla data del regolamento.
9. Qualora la tempistica dei pagamenti fra due zone di offerta non sia armonizzata, gli Stati membri interessati garantiscono la nomina di un soggetto incaricato di gestire la mancata corrispondenza e di sostenerne i costi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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