Art. 37

Sviluppo di algoritmi

In vigore dal 24 lug 2015
Sviluppo di algoritmi 1.   Entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento: a) tutti i TSO presentano congiuntamente a tutti i NEMO una proposta relativa a una serie comune di requisiti per un'allocazione della capacità efficiente onde consentire lo sviluppo dell'algoritmo di price coupling e dell'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua. Tali requisiti specificano le funzionalità e la prestazione, comprese le scadenze per la comunicazione dei risultati del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero e i dettagli relativi alla capacità interzonale e ai vincoli di allocazione da rispettare; b) tutti i NEMO comunicano congiuntamente una serie comune di requisiti per un abbinamento efficiente al fine di consentire lo sviluppo dell'algoritmo di price coupling e dell'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua. 2.   Entro tre mesi dalla presentazione da parte dei TSO e dei NEMO delle proposte relative a una serie comune di requisiti di cui al paragrafo 1, tutti i NEMO elaborano una proposta di algoritmo conformemente a tali requisiti. Tale proposta indica il termine per la presentazione degli ordini ricevuti da parte dei NEMO, ai fini dell'espletamento delle funzioni di MCO di cui all', paragrafo 1, lettera b). 3.   La proposta di cui al paragrafo 2 è presentata a tutti i TSO. Se è necessario più tempo per stilare tale proposta, tutti i NEMO collaborano con il sostegno dei TSO per un periodo non superiore a due mesi affinché la proposta rispetti quanto prescritto ai paragrafi 1 e 2. 4.   Le proposte di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggette alla consultazione di cui all'. 5.   Tutti i NEMO presentano la proposta elaborata conformemente ai paragrafi 2 e 3 alle autorità di regolamentazione ai fini dell'approvazione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 6.   Entro due anni dall'approvazione della proposta di cui al paragrafo 5, tutti i TSO e tutti i NEMO riesaminano il funzionamento dell'algoritmo di price coupling e dell'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua e presentano la relazione all'Agenzia. Se richiesto dall'Agenzia, il riesame è successivamente ripetuto con cadenza biennale.
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Sviluppo di algoritmi (Art. 37 Regolamento (UE) 2015/1222) — Testo vigente | Portale Normativo