Art. 7

Mansioni dei NEMO

In vigore dal 24 lug 2015
Mansioni dei NEMO 1.   I NEMO agiscono in qualità di operatori del mercato sui mercati nazionali o regionali per effettuare il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero in collaborazione con i TSO. Essi ricevono gli ordini dagli operatori del mercato, hanno la totale responsabilità di abbinare e allocare gli ordini conformemente ai risultati del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, pubblicano i prezzi e procedono alla compensazione e al regolamento dei contratti in esito alle negoziazioni secondo gli accordi e le regole vigenti fra gli operatori. In relazione al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, i NEMO sono responsabili in particolare dei seguenti compiti: a) espletano le funzioni di MCO di cui al paragrafo 2 in coordinamento con gli altri NEMO; b) stabiliscono collettivamente i requisiti relativi al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, i requisiti per le funzioni di MCO e l'algoritmo di price coupling in merito a tutti gli aspetti connessi al funzionamento del mercato dell'energia elettrica a norma del paragrafo 2 del presente articolo e degli ; c) determinano i prezzi massimi e minimi a norma degli ; d) rendono anonime e condividono le informazioni sugli ordini ricevute necessarie per lo svolgimento delle funzioni di MCO di cui al paragrafo 2 del presente articolo e agli ; e) valutano i risultati calcolati dalle funzioni di MCO, di cui al paragrafo 2, assegnando gli ordini sulla base di tali risultati, convalidando definitivamente i risultati se ritenuti corretti e assumendosene la responsabilità a norma degli ; f) informano gli operatori del mercato dei risultati dei loro ordini a norma degli ; g) agiscono in qualità di controparti centrali ai fini della compensazione e del regolamento dello scambio di energia in esito al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero a norma dell', paragrafo 3; h) stabiliscono congiuntamente con i pertinenti NEMO e TSO le procedure di riserva per il funzionamento del mercato nazionale o regionale, a norma dell', paragrafo 3, se le funzioni di MCO non hanno prodotto i risultati di cui all', paragrafo 2, tenuto conto delle procedure alternative di cui all'; i) forniscono congiuntamente le previsioni e le informazioni sui prezzi del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero alle competenti autorità di regolamentazione e ai TSO, qualora i costi sostenuti dai NEMO per istituire, modificare ed effettuare il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero debbano essere coperti dai contributi dei TSO interessati, a norma degli articoli da 75 a 77 e dell'; j) se del caso, a norma degli , si coordinano con i TSO per concludere accordi relativi a più NEMO in una zona di offerta ed effettuano il coupling unico del giorno prima e/o infragiornaliero in linea con gli accordi vigenti. 2.   I NEMO espletano le funzioni di MCO congiuntamente ad altri NEMO. Tali funzioni comprendono: a) lo sviluppo e la manutenzione di algoritmi, sistemi e procedure per il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero a norma degli ; b) l'elaborazione dei dati di immissione relativi alla capacità interzonale e ai vincoli di allocazione comunicati dai responsabili del calcolo coordinato della capacità a norma degli ; c) la gestione del coupling di prezzo e dell'algoritmo di abbinamento degli scambi in contrattazione continua a norma degli ; d) la convalida e l'invio ai NEMO dei risultati del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero a norma degli . 3.   Entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i NEMO presentano a tutte le autorità di regolamentazione e all'Agenzia un piano che stabilisce come istituire e svolgere congiuntamente le funzioni di MCO di cui al paragrafo 2, compresi i necessari progetti di accordo tra i NEMO e con terzi. Il piano include una descrizione particolareggiata e il calendario di attuazione proposto, non superiore a dodici mesi, nonché una descrizione dell'impatto previsto dei termini e delle condizioni o delle metodologie relativi all'istituzione e all'espletamento delle funzioni di MCO di cui al paragrafo 2. 4.   La cooperazione fra i NEMO è rigorosamente circoscritta a quanto necessario a un'elaborazione, un'attuazione e una gestione efficienti e sicure del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero. L'esecuzione congiunta delle funzioni di MCO è basata sul principio di non discriminazione e garantisce che nessun NEMO tragga indebiti vantaggi economici dalla partecipazione alle funzioni di MCO. 5.   L'Agenzia monitora i progressi dei NEMO per quanto attiene all'istituzione e all'espletamento delle funzioni di MCO, in particolare in relazione al quadro contrattuale e regolamentare nonché alla preparazione tecnica per svolgere tali funzioni. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Agenzia comunica alla Commissione se i progressi nell'istituzione e nell'esecuzione del coupling unico del giorno prima o del coupling infragiornaliero sono soddisfacenti. L'Agenzia ha la facoltà di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'istituzione e dell'esecuzione delle funzioni di MCO in qualsiasi momento. Qualora tale valutazione dimostrasse che i requisiti non sono soddisfatti, l'Agenzia ha la facoltà di raccomandare alla Commissione eventuali misure supplementari necessarie per realizzare tempestivamente, in modo efficace ed efficiente, il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero. 6.   Se i NEMO non presentano un piano a norma dell', paragrafo 3, per istituire le funzioni di MCO di cui al paragrafo 2 per l'orizzonte temporale del mercato infragiornaliero o del giorno prima, la Commissione può, a norma dell', paragrafo 4, proporre di modificare il presente regolamento, ricorrendo in particolare alla nomina dell'ENTSO-E o di un'altra entità al posto dei NEMO per svolgere le funzioni di MCO per il coupling unico del giorno prima o infragiornaliero.
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Mansioni dei NEMO (Art. 7 Regolamento (UE) 2015/1222) — Testo vigente | Portale Normativo