Art. 41

Prezzi massimi e minimi

In vigore dal 24 lug 2015
Prezzi massimi e minimi 1.   Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i NEMO, in cooperazione con i TSO interessati, elaborano una proposta sui prezzi di equilibrio minimi e massimi armonizzati da applicarsi in tutte le zone di offerta che partecipano al coupling unico del giorno prima. La proposta tiene conto di una stima del valore del carico perso. La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'. 2.   Tutti i NEMO presentano la proposta alle autorità di regolamentazione ai fini dell'approvazione. Se uno Stato membro ha disposto che un'autorità diversa dall'autorità nazionale di regolamentazione ha il potere di approvare prezzi di equilibrio massimi e minimi a livello nazionale, l'autorità di regolamentazione consulta la proposta con la pertinente autorità per quanto attiene al suo impatto sui mercati nazionali. Previa decisione di tutte le competenti autorità di regolamentazione, tutti i NEMO informano i TSO interessati della decisione senza ritardi ingiustificati.
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Prezzi massimi e minimi (Art. 41 Regolamento (UE) 2015/1222) — Testo vigente | Portale Normativo