Art. 6

Criteri di nomina dei NEMO

In vigore dal 24 lug 2015
Criteri di nomina dei NEMO 1.   Un candidato può essere nominato NEMO solo se soddisfa tutti i criteri in appresso: a) si è procurato o usa risorse adeguate per una gestione comune, coordinata e conforme del coupling unico del giorno prima e/o infragiornaliero, ivi comprese le risorse necessarie per svolgere le funzioni di NEMO, le risorse finanziarie, i sistemi informatici, le infrastrutture tecniche e le procedure operative necessari oppure fornisce le prove di possedere la capacità di disporre di tali risorse entro un periodo preliminare ragionevole prima di assumere le mansioni di cui all'; b) garantisce che gli operatori del mercato abbiano libero accesso alle informazioni relative alle mansioni di NEMO a norma dell'; c) è efficiente in termini di costi per quanto attiene al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero e nella contabilità interna tiene conti distinti per le funzioni di MCO e le altre attività onde evitare sovvenzioni incrociate; d) ha un livello adeguato di separazione delle attività dagli altri operatori del mercato; e) se designato quale monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri in uno Stato membro, non si avvale delle tariffe di cui all', paragrafo 1, per finanziare le sue attività del giorno prima o infragiornaliere in uno Stato membro diverso da quello in cui tali tariffe sono riscosse; f) è in grado di trattare tutti gli operatori del mercato in modo non discriminatorio; g) dispone di idonei meccanismi di vigilanza del mercato; h) ha concluso gli opportuni accordi di trasparenza e riservatezza con gli operatori del mercato e i TSO; i) è in grado di offrire i servizi di compensazione e regolamento necessari; j) è in grado di dotarsi dei sistemi e delle procedure di comunicazione necessari per coordinarsi con i TSO dello Stato membro. 2.   I criteri di nomina di cui al paragrafo 1 sono applicati in modo che la concorrenza fra i NEMO sia organizzata in modo equo e non discriminatorio.
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Criteri di nomina dei NEMO (Art. 6 Regolamento (UE) 2015/1222) — Testo vigente | Portale Normativo