Art. 38

Obiettivi dell'algoritmo di price coupling

In vigore dal 24 lug 2015
Obiettivi dell'algoritmo di price coupling 1.   L'algoritmo di price coupling produce i risultati specificati all', paragrafo 2, in modo da: a) massimizzare il surplus economico per il coupling unico del giorno prima nella regione interessata dal price coupling per il giorno di negoziazione successivo; b) impiegare il principio di determinazione del prezzo marginale secondo il quale tutte le offerte accettate avranno il medesimo prezzo per zona di offerta per periodo rilevante di mercato; c) agevolare una formazione efficiente del prezzo; d) rispettare la capacità interzonale e i vincoli di allocazione; e) sia ripetibile e modulabile. 2.   L'algoritmo di price coupling è sviluppato in modo che la sua applicazione possa interessare un numero maggiore o minore di zone di offerta.
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Obiettivi dell'algoritmo di price coupling (Art. 38 Regolamento (UE) 2015/1222) — Testo vigente | Portale Normativo