Art. 65

Soppressione dell'allocazione esplicita

In vigore dal 24 lug 2015
Soppressione dell'allocazione esplicita 1.   I NEMO interessati collaborano strettamente con i TSO interessati e, secondo quanto stabilito all', consultano gli operatori del mercato al fine di tradurre le esigenze di questi ultimi connesse ai diritti di allocazione esplicita della capacità in prodotti infragiornalieri non standard. 2.   Prima di decidere in merito alla soppressione dell'allocazione esplicita, le autorità di regolamentazione degli Stati membri di ciascun confine fra zone di offerta interessato organizzano congiuntamente una consultazione per valutare se i prodotti infragiornalieri non standard proposti soddisfino le esigenze degli operatori del mercato ai fini della contrattazione infragiornaliera. 3.   Le competenti autorità di regolamentazione degli Stati membri di ciascuno dei confini delle zone di offerta interessati approvano congiuntamente i prodotti non standard introdotti e la soppressione dell'allocazione esplicita.
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Soppressione dell'allocazione esplicita (Art. 65 Regolamento (UE) 2015/1222) — Testo vigente | Portale Normativo