Art. 66
Disposizioni relative agli accordi infragiornalieri
In vigore dal 24 lug 2015
Disposizioni relative agli accordi infragiornalieri
1. Gli operatori del mercato garantiscono il completamento delle operazioni di nomina, compensazione e regolamento connesse all'allocazione esplicita della capacità interzonale.
2. Gli operatori del mercato adempiono gli eventuali obblighi finanziari connessi alle operazioni di compensazione e di regolamento derivanti dall'allocazione esplicita.
3. I TSO partecipanti pubblicano le informazioni pertinenti relative alle interconnessioni cui è applicabile l'allocazione esplicita, compresa la capacità interzonale per l'allocazione esplicita.
Storico versioni
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