Art. 66 · Disposizioni relative agli accordi infragiornalieri

Art. 66

Disposizioni relative agli accordi infragiornalieri

In vigore dal 24 lug 2015
Disposizioni relative agli accordi infragiornalieri 1.   Gli operatori del mercato garantiscono il completamento delle operazioni di nomina, compensazione e regolamento connesse all'allocazione esplicita della capacità interzonale. 2.   Gli operatori del mercato adempiono gli eventuali obblighi finanziari connessi alle operazioni di compensazione e di regolamento derivanti dall'allocazione esplicita. 3.   I TSO partecipanti pubblicano le informazioni pertinenti relative alle interconnessioni cui è applicabile l'allocazione esplicita, compresa la capacità interzonale per l'allocazione esplicita.
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