Art. 19

Prescrizione in materia d'esecuzione di ammende e penalità di mora

In vigore dal 13 lug 2015
Prescrizione in materia d'esecuzione di ammende e penalità di mora 1.   Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma dell' è soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni. 2.   Il termine previsto al paragrafo 1 inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione adottata a norma dell' diventa definitiva. 3.   La prescrizione prevista al paragrafo 1 del presente articolo è interrotta: a) dalla notificazione di una decisione che modifica l'importo iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda di modifica; b) da ogni atto compiuto da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, o dalla Commissione ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora. 4.   Dopo ogni interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. 5.   La prescrizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è sospesa fino a quando: a) dura il termine per il pagamento concesso al destinatario; b) l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.
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