Art. 19
Prescrizione in materia d'esecuzione di ammende e penalità di mora
In vigore dal 13 lug 2015
Prescrizione in materia d'esecuzione di ammende e penalità di mora
1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma dell' è soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine previsto al paragrafo 1 inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione adottata a norma dell' diventa definitiva.
3. La prescrizione prevista al paragrafo 1 del presente articolo è interrotta:
a)
dalla notificazione di una decisione che modifica l'importo iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda di modifica;
b)
da ogni atto compiuto da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, o dalla Commissione ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.
4. Dopo ogni interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.
5. La prescrizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è sospesa fino a quando:
a)
dura il termine per il pagamento concesso al destinatario;
b)
l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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