Art. 18
Prescrizione in materia di irrogazione di ammende e penalità di mora
In vigore dal 13 lug 2015
Prescrizione in materia di irrogazione di ammende e penalità di mora
1. I poteri conferiti alla Commissione dall' sono soggetti a un termine di prescrizione di tre anni.
2. Il termine previsto al paragrafo 1 decorre dal giorno in cui è commessa l'infrazione di cui all'. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, il termine decorre dal giorno in cui cessa l'infrazione.
3. La prescrizione riguardante l'irrogazione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione destinato all'accertamento o alla repressione dell'infrazione di cui all', a decorrere dal giorno in cui l'atto è notificato all'impresa o associazione di imprese interessata.
4. Dopo ogni interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. La prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare di sei anni del termine, senza che la Commissione abbia irrogato un'ammenda o una penalità di mora. Detto termine è prolungato della durata della sospensione della prescrizione conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.
5. La prescrizione in materia di irrogazione di ammende o di penalità di mora è sospesa fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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