Art. 20

Aiuti attuati in modo abusivo

In vigore dal 13 lug 2015
Aiuti attuati in modo abusivo Fatto salvo l', la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d'indagine formale di cui all', paragrafo 4. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 6 a, 9, 11 e 12, l', paragrafo 1 e gli articoli da 14 a 17.
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Aiuti attuati in modo abusivo (Art. 20 Regolamento (UE) 2015/1589) — Testo vigente | Portale Normativo