Art. 20
Aiuti attuati in modo abusivo
In vigore dal 13 lug 2015
Aiuti attuati in modo abusivo
Fatto salvo l', la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d'indagine formale di cui all', paragrafo 4. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 6 a, 9, 11 e 12, l', paragrafo 1 e gli articoli da 14 a 17.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:1589:oj#art-20