Art. 21
Cooperazione a norma dell'articolo 108, paragrafo 1 TFUE
In vigore dal 13 lug 2015
Cooperazione a norma dell'articolo 108, paragrafo 1 TFUE
1. La Commissione ottiene dallo Stato membro interessato tutte le informazioni necessarie alla revisione, in collaborazione con lo Stato membro, dei regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE.
2. Se la Commissione ritiene che un regime di aiuti non sia, o non sia più, compatibile con il mercato interno, informa lo Stato membro interessato della sua posizione preliminare, dandogli l'opportunità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.
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