Art. 3
Controlli sul posto di natura finanziaria
In vigore dal 29 mag 2015
Controlli sul posto di natura finanziaria
1. I controlli sul posto di natura finanziaria hanno lo scopo di apportare un livello sufficiente di garanzia quanto alla legalità e regolarità delle transazioni e dei contratti sottesi alle dichiarazioni finanziarie.
2. L'autorità responsabile verifica:
a)
che la spesa legata alle dichiarazioni finanziarie corrisponda alle registrazioni contabili e ai documenti giustificativi dei beneficiari del progetto;
b)
che la spesa legata alle dichiarazioni finanziarie soddisfi i requisiti di ammissibilità stabiliti nella convenzione di sovvenzione e dalle norme vigenti dell'Unione e nazionali;
c)
che le fonti di finanziamento siano conformi a quanto stabilito dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014.
3. Fermo restando l', paragrafo 2, del presente regolamento, i controlli sul posto di natura finanziaria vertono almeno sul 10 % del contributo cumulativo dell'Unione ai progetti dichiarati come terminati nei conti annuali di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 514/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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