Art. 3 · Controlli sul posto di natura finanziaria

Art. 3

Controlli sul posto di natura finanziaria

In vigore dal 29 mag 2015
Controlli sul posto di natura finanziaria 1.   I controlli sul posto di natura finanziaria hanno lo scopo di apportare un livello sufficiente di garanzia quanto alla legalità e regolarità delle transazioni e dei contratti sottesi alle dichiarazioni finanziarie. 2.   L'autorità responsabile verifica: a) che la spesa legata alle dichiarazioni finanziarie corrisponda alle registrazioni contabili e ai documenti giustificativi dei beneficiari del progetto; b) che la spesa legata alle dichiarazioni finanziarie soddisfi i requisiti di ammissibilità stabiliti nella convenzione di sovvenzione e dalle norme vigenti dell'Unione e nazionali; c) che le fonti di finanziamento siano conformi a quanto stabilito dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014. 3.   Fermo restando l', paragrafo 2, del presente regolamento, i controlli sul posto di natura finanziaria vertono almeno sul 10 % del contributo cumulativo dell'Unione ai progetti dichiarati come terminati nei conti annuali di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 514/2014.
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