Art. 5
Controlli sul posto di natura operativa
In vigore dal 29 mag 2015
Controlli sul posto di natura operativa
1. Coi controlli sul posto di natura operativa l'autorità responsabile verifica che il progetto in questione venga eseguito conformemente alla convenzione di sovvenzione e controlla, in particolare, che gli indicatori comunicati dai beneficiari siano affidabili e che il progetto proceda senza indebiti ritardi.
2. I controlli sul posto di natura operativa svolti nell'esercizio finanziario N vertono almeno sul 20 % del numero dei progetti in corso d'esecuzione durante quell'esercizio finanziario, come dichiarato nei corrispondenti conti annuali di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 514/2014.
Storico versioni
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