Art. 4
Condizioni di riduzione o di intensificazione dei controlli sul posto di natura finanziaria
In vigore dal 29 mag 2015
Condizioni di riduzione o di intensificazione dei controlli sul posto di natura finanziaria
1. L'autorità responsabile verifica il livello del tasso di errore nel contributo dell'Unione oggetto di controllo nei conti annuali di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 514/2014, per l'esercizio finanziario N.
2. L'autorità responsabile può ridurre la portata dei controlli sul posto di natura finanziaria nell'esercizio finanziario successivo (N+1) se ricorrono le due condizioni in appresso:
a)
il tasso di errore è inferiore al 2 % del contributo dell'Unione oggetto di controllo nei conti annuali per l'esercizio finanziario N;
b)
i controlli sul posto di natura finanziaria svolti dall'inizio del programma nazionale vertono almeno sul 10 % del contributo cumulativo dell'Unione a tutti i progetti dichiarati come terminati nei conti annuali dall'inizio del programma.
3. Se il tasso d'errore è maggiore o pari al 2 % del contributo dell'Unione oggetto di controllo nei conti annuali per l'esercizio finanziario N, l'autorità responsabile esamina l'importanza di tale tasso per stabilire l'entità e l'impatto degli errori e per determinare se esso sia rappresentativo di tutto l'insieme dei pagamenti dichiarati. L'autorità responsabile prende le necessarie misure preventive e correttive, compresi controlli supplementari, e presenta i risultati dell'analisi nel riepilogo annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
I controlli sul posto di natura finanziaria per l'esercizio finanziario successivo (N+1) verteranno su una percentuale del contributo cumulativo dell'Unione ai progetti dichiarati come terminati nei conti annuali per l'esercizio finanziario N+1 superiore alla percentuale corrispondente per l'esercizio finanziario N. Questa percentuale superiore non sarà inferiore al 10 %. Inoltre, fino all'esercizio finanziario N+1, i controlli sul posto di natura finanziaria svolti dall'inizio del programma nazionale verteranno almeno sul 10 % del contributo cumulativo dell'Unione a tutti i progetti dichiarati come terminati nei conti annuali dall'inizio del programma.
Se il tasso d'errore risultante dai controlli intensificati svolti nell'esercizio N+1 è inferiore al 2 % l'autorità responsabile, nell'esercizio finanziario successivo (N+2), effettuerà controlli sul posto di natura finanziaria su un minimo del 10 % del contributo cumulativo dell'Unione ai progetti dichiarati come terminati nei conti annuali per l'esercizio finanziario N+2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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