Art. 1
Controlli amministrativi
In vigore dal 29 mag 2015
Controlli amministrativi
1. L'autorità responsabile svolge controlli amministrativi su tutte le dichiarazioni finanziarie inviate dai beneficiari per ricevere i finanziamenti dell'Unione conformemente alle convenzioni di sovvenzione definite all', lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione (2) («dichiarazioni finanziarie»). Questi controlli includono come minimo i seguenti elementi:
a)
controlli volti a confermare la correttezza formale e l'accuratezza matematica delle dichiarazioni finanziarie;
b)
controlli che accertino che il progetto abbia realizzato gli obiettivi stabiliti nella convenzione di sovvenzione o che li stia realizzando;
c)
un esame analitico per valutare la pertinenza della spesa figurante nelle dichiarazioni finanziarie e la sua conformità con le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione e con le norme vigenti dell'Unione e nazionali.
2. Qualora i controlli amministrativi rivelino incongruenze o irregolarità, l'autorità responsabile procederà a controlli dettagliati per valutare la legalità e la regolarità della spesa, in particolare esaminando un campione mirato di documenti giustificativi.
3. L'autorità responsabile può esigere che il beneficiario ottenga da un revisore dei conti indipendente un certificato di audit e una relazione di audit su tutti gli aspetti di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1. In tal caso, l'autorità responsabile stabilirà l'ambito dei controlli del revisore dei conti così come lo schema della relazione di audit.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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