Art. 9

In vigore dal 29 apr 2015
Ove gli interessi dell'Unione lo esigano, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può, qualora rischi di verificarsi la situazione di cui all', paragrafo 1: — limitare il periodo di validità del documento di vigilanza eventualmente richiesto, — subordinare il rilascio del documento a determinate condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca.
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