Art. 13

In vigore dal 29 apr 2015
1.   Se un prodotto è importato nell'Unione in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori dell'Unione di prodotti analoghi o direttamente concorrenti, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, e al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione, può modificare il regime d'importazione del prodotto in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione, che dovrà essere rilasciata secondo modalità ed entro limiti da essa definiti. 2.   Le misure adottate sono comunicate senza indugio agli Stati membri e sono di applicazione immediata. 3.   Le misure di cui al presente articolo si applicano a ogni prodotto immesso in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Esse possono essere limitate, conformemente all', a una o più regioni dell'Unione. Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione, sempreché non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli , alla presentazione di un documento di vigilanza siano effettivamente corredati di tale documento. 4.   Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, o, in casi di urgenza, conformemente all', paragrafo 4, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2015/755 — Testo vigente | Portale Normativo