Art. 17
In vigore dal 29 apr 2015
1. Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra l'Unione e paesi terzi.
2. Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri di:
a)
divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale;
b)
speciali formalità in materia di cambio;
c)
formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al TFUE.
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o formalità da introdurre o da modificare ai sensi del primo comma.
In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione vengono comunicate alla Commissione sin dall'adozione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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