Art. 19
In vigore dal 29 apr 2015
1. Il presente regolamento non osta all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative dell'Unione o nazionali derivanti da tali regolamenti, o di normative specifiche adottate ai sensi dell'articolo 352 TFUE, applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare.
2. Le disposizioni degli articoli da 7 a 12 e dell' non si applicano ai prodotti oggetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per le quali il regime degli scambi con paesi terzi dell'Unione preveda la presentazione di un certificato o di un altro titolo d'importazione.
Gli non si applicano ai prodotti per i quali il regime degli scambi con i paesi terzi dell'Unione prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'importazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:755:oj#art-19