Art. 19

In vigore dal 29 apr 2015
1.   Il presente regolamento non osta all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative dell'Unione o nazionali derivanti da tali regolamenti, o di normative specifiche adottate ai sensi dell'articolo 352 TFUE, applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare. 2.   Le disposizioni degli articoli da 7 a 12 e dell' non si applicano ai prodotti oggetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per le quali il regime degli scambi con paesi terzi dell'Unione preveda la presentazione di un certificato o di un altro titolo d'importazione. Gli non si applicano ai prodotti per i quali il regime degli scambi con i paesi terzi dell'Unione prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'importazione.
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