Art. 16

In vigore dal 29 apr 2015
1.   Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai capi IV e V, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o su propria iniziativa: a) valutare gli effetti della misura; b) verificare se sia necessario mantenere in vigore il provvedimento. Se la Commissione ritiene che l'applicazione della misura sia ancora necessaria ne informa gli Stati membri. 2.   Se la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di vigilanza o di salvaguardia di cui ai capi IV e V, essa revoca o abroga la misura deliberando secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. Se la decisione riguarda misure di vigilanza regionale, essa si applica a decorrere dal sesto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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