Art. 10
In vigore dal 29 apr 2015
Qualora le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza preventiva dell'Unione, la Commissione può disporre, mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2, e conformemente all', una vigilanza limitata alle importazioni destinate a una o più regioni dell'Unione.
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