Art. 7
In vigore dal 29 apr 2015
1. Quando gli interessi dell'Unione lo richiedono, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa:
a)
decretare la vigilanza dell'Unione a posteriori per determinate importazioni, secondo modalità da essa definite;
b)
decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza unionale preventiva conformemente all'.
2. Le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 sono prese dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
3. Le misure di vigilanza hanno durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del seondo semestre successivo a quello durante il quale sono state introdotte.
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