Art. 4
In vigore dal 29 apr 2015
1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al comitato di cui all', paragrafo 1, («comitato») una relazione sui risultati della stessa.
2. Ove, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta, la Commissione ritenga che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione, l'inchiesta è chiusa entro un mese. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. La decisione di chiusura dell'inchiesta, contenente le conclusioni principali della medesima e un sommario dei motivi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Quando la Commissione ritiene necessaria una misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione, adotta le necessarie decisioni a tal fine, conformemente ai capi IV e V, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta. In circostanze eccezionali, tale periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi. In tal caso, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando la durata del prolungamento e le relative ragioni.
4. Le disposizioni del presente capo non ostano a che siano adottate, in qualsiasi momento, misure di vigilanza conformemente agli articoli da 7 a 12 oppure, ove circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedano un'azione immediata, misure di salvaguardia conformemente agli .
La Commissione avvia immediatamente le procedure d'inchiesta che ritiene ancora necessarie e in base alle risultanze riesamina le misure adottate.
Storico versioni
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