Art. 1
In vigore dal 29 apr 2015
1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti originari dei paesi terzi di cui all'allegato I, fatta eccezione per i prodotti tessili oggetto del regolamento (CE) n. 517/94.
2. L'importazione nell'Unione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera e pertanto non è sottoposta ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure di salvaguardia che possono essere adottate a norma del capo V.
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