Art. 11

Comunicazioni

In vigore dal 7 apr 2015
Comunicazioni 1.   A decorrere dal 2016 gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1o marzo di ogni anno: a) la comunicazione sulle superfici viticole di cui all'articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativa alla situazione al 31 luglio della campagna precedente. Per tale comunicazione gli Stati membri utilizzano il modulo figurante nell'allegato II del presente regolamento; b) le notifiche di cui all'articolo 63, paragrafo 4, e all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per tali notifiche gli Stati membri utilizzano il modulo figurante nell'allegato III del presente regolamento; c) una comunicazione relativa alle restrizioni decise dagli Stati membri in relazione ai reimpianti nella stessa azienda, di cui all' del presente regolamento. Per tale comunicazione gli Stati membri utilizzano il modulo figurante nell'allegato VI, tabella A, del presente regolamento; d) un elenco nazionale aggiornato delle organizzazioni professionali o dei gruppi di produttori interessati di cui agli del presente regolamento; e) la comunicazione sull'estensione totale delle superfici in cui si è accertata la presenza di impianti viticoli privi di autorizzazione nonché le superfici non autorizzate che sono state estirpate di cui all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale comunicazione fa riferimento alla campagna viticola precedente. La prima comunicazione è trasmessa per la prima volta entro il 1o marzo 2017 e copre il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 luglio 2016. Per tale comunicazione gli Stati membri utilizzano il modulo figurante nell'allegato IV del presente regolamento; f) per gli Stati membri che decidono di applicare il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le soglie decise in relazione alle dimensioni minime e massime delle aziende di cui all'allegato II, parte H, del regolamento delegato (UE) 2015/560. 2.   A decorrere dal 2016 gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1o novembre di ogni anno: a) una comunicazione concernente le domande di autorizzazioni per nuovi impianti presentate, le autorizzazioni effettivamente concesse nel corso della campagna viticola precedente a norma dell', paragrafo 1 o 2, del presente regolamento e le autorizzazioni rifiutate dai richiedenti nonché quelle concesse ad altri candidati anteriormente al 1o ottobre a norma dell', paragrafo 3, del presente regolamento. Per tali comunicazioni gli Stati membri utilizzano il modulo figurante nell'allegato V del presente regolamento; b) una comunicazione concernente le autorizzazioni per reimpianti concesse nel corso della campagna viticola precedente, di cui all' del presente regolamento. La prima comunicazione è trasmessa entro il 1o novembre 2016 e copre il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 luglio 2016. Per tale comunicazione gli Stati membri utilizzano il modulo figurante nell'allegato VI, tabella B, del presente regolamento; c) una comunicazione concernente le autorizzazioni concesse nel corso della campagna viticola precedente sulla base della conversione di diritti di impianto validi, in conformità all' del presente regolamento. Tali comunicazioni sono effettuate utilizzando il modulo figurante nell'allegato VII, tabella B, e sono trasmesse solo fino al 1o novembre dell'anno successivo alla scadenza del termine per la conversione di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del termine fissato dallo Stato membro conformemente all', paragrafo 2, del presente regolamento. 3.   Gli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 comunicano alla Commissione, entro il 31 luglio 2015, la decisione di non attuare il sistema di autorizzazioni per impianti viticoli a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 4.   Entro il 15 settembre 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione il termine per la conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni ai sensi dell', paragrafo 2, del presente regolamento. Per tale comunicazione gli Stati membri utilizzano il modulo figurante nell'allegato VII, tabella A, del presente regolamento. 5.   Le notifiche, le comunicazioni e la trasmissione di elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (5). 6.   Qualora uno Stato membro non ottemperi alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, o se le informazioni risultano inesatte, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1306/2013 con riguardo al settore vitivinicolo fino a quando la comunicazione sia effettuata correttamente. 7.   Gli Stati membri conservano le informazioni fornite a norma del presente articolo per almeno dieci campagne successive alla campagna viticola nel corso della quale le informazioni sono state presentate. 8.   Gli obblighi di cui al presente articolo non pregiudicano gli obblighi degli Stati membri previsti dal regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
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