Art. 2
Decisioni preliminari sulle superfici da mettere a disposizione per nuovi impianti
In vigore dal 7 apr 2015
Decisioni preliminari sulle superfici da mettere a disposizione per nuovi impianti
1. Gli Stati membri che decidono di limitare la superficie totale disponibile per nuovi impianti da assegnare sotto forma di autorizzazioni in conformità all'articolo 63, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, rendono pubbliche tali decisioni e le relative motivazioni entro il 1o marzo.
2. Qualora gli Stati membri tengano conto delle raccomandazioni presentate dalle organizzazioni professionali o dai gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali raccomandazioni sono presentate con un margine di tempo sufficiente per essere esaminate prima che lo Stato membro interessato adotti la decisione di cui al paragrafo 1. Anche le raccomandazioni sono rese pubbliche.
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