Art. 1
Autorizzazioni per gli impianti viticoli
In vigore dal 7 apr 2015
Autorizzazioni per gli impianti viticoli
Le autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono concesse a partire dal 2016 in conformità al presente regolamento.
Le autorizzazioni riguardano nuovi impianti, reimpianti e diritti di impianto da convertire.
Le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono rilasciate annualmente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:561:oj#art-1